Dott.ssa Angela Creamaschini

Sono Angela Raffaella Cremaschini e sono una sindacalista.

Nel ruolo che svolgo mi trovo ad accompagnare le lavoratrici ed i lavoratori nel ginepraio delle norme che hanno la funzione di tutelare.

Di seguito riporto alcuni accorgimenti e suggerimenti che hanno questa funzione, al contempo qualora abbiate bisogno sono a disposizione, gratuitamente, attraverso la mia mail personale a.cremaschini@cisl.it e il mio numero di cellulare 3357614194.

 

Il primo suggerimento/consiglio che riporto riguarda l’istituto della MALATTIA

Ritengo necessario e doveroso che la persona che si trova ad affrontare un percorso di cura, se lavoratrice, conosca l’articolato che tratta la malattia nel proprio contratto di lavoro di riferimento e questo perché dalla conoscenza derivano delle informazioni e scelte che la persona può adottare.

Infatti ogni contratto ha una propria disciplina inerente il tempo entro il quale la persona in stato di malattia percepisce lo stipendio e superata una certa soglia, che varia da contratto a contratto, passa a reddito zero; inoltre, sempre nell’articolato viene disciplinato un termine temporale che si definisce “comporto” che se superato può portare al recesso del rapporto di lavoro.

SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO

Il superamento del periodo di comporto non significa in automatico risoluzione del rapporto lavoro. E’ necessario che il datore di lavoro comunichi il licenziamento per superamento del periodo di comporto. La differenza rispetto alle altri ipotesi di licenziamento è che il datore non deve dimostrare un giustificato motivo (ad es. giusta causa o giustificato motivo oggettivo), ma deve limitarsi a specificare che il recesso è avvenuto per superamento del periodo di comporto indicando il periodo di assenza.

In alcuni contratti è possibile prolungare questo periodo e quindi mantenere il rapporto di lavoro e questo attraverso il riconoscimento della grave patologia. Tale riconoscimento lo si può avere solo attraverso la certificazione del medico legale della asst presso cui la persona abita.

RILASCIO DEI CERTIFICATI PER GRAVE PATOLOGIA

I lavoratori dipendenti, sia pubblici che privati, i cui rispettivi Contratti Collettivi Nazionali di lavoro lo prevedano, in caso di “patologie gravi che richiedano terapie salvavita ed altre ad esse assimilabili“, hanno diritto allo scorporo dal periodo di comporto dei giorni di assenza per malattia.
In caso di riconoscimento positivo, il beneficio decorre dalla data della domanda di accertamento.

  • Come accedere
    La domanda  va  presentata alla Amministrazione di appartenenza, allegando  la certificazione  medica, rilasciata dal Servizio di Medicina Legale dell’ASST, attestante  l’esistenza di patologia  grave  che richiede terapia salvavita o assimilabile.
  • Documentazione da presentare all’atto della visita:
    Copia della documentazione sanitaria relativa alla patologia ed alle terapie in corso
  • Dove rivolgersi
    Per il rilascio della suddetta certificazione è necessario fissare un appuntamento telefonando al Servizio Medicina Legale della ASST di appartenenza.

Costo: la certificazione è gratuita

LE VISITE FISCALI

La visita fiscale è un accertamento, predisposto dal datore di lavoro o dall’INPS, per verificare l’effettivo stato di malattia del dipendente assente. Anche il datore di lavoro del dipendente privato può richiedere una visita fiscale, attraverso l’ASL (Azienda Sanitaria Locale). Con il Collegato Lavoro alla Finanziaria per il 2010 (legge 1167 del Marzo 2010), il certificato di malattia cartaceo è stato sostituito, anche nel settore privato, dal certificato elettronico. Il medico compila il certificato di malattia online, in una sezione nel sito dell’INPS, che invia automaticamente alla casella di posta elettronica certificata (PEC) del datore di lavoro (ogni persona giuridica è obbligata ad averne una). Non appena è rilasciato il certificato di malattia (entro al massimo un giorno), l’informazione è visibile a tutti i soggetti che possono richiedere o effettuare la visita fiscale (INPS, INAIL, ASL, datore di lavoro).

LE FASCE DI REPERIBILITÀ:

Dipendenti privati

Per i dipendenti privati le visite fiscali si effettuano 7 giorni su 7 con le seguenti fasce di reperibilità:

  • dalle ore 10:00 alle ore 12:00
  • dalle ore 17:00 alle ore 19:00

Dipendenti pubblici

Per i dipendenti della pubblica amministrazione, le nuove fasce di reperibilità sono le seguenti:

  • dalle ore 09:00 alle ore 13:00
  • dalle ore 15:00 alle ore 18:00

ESENZIONI DALL’OBBLIGO DI REPERIBILITÀ

È prevista l’esclusione dall’obbligo del rispetto di tali fasce orarie di reperibilità, qualora l’assenza del dipendente  sia riconducibile ad una delle seguenti circostanze:

  1. patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  2. infortuni sul lavoro;
  3. malattie per le quali è stata riconosciuta la causa di servizio;
  4. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta.

SANZIONI

Come precisato nella Circolare n. 10/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, in caso di assenza ingiustificata alla visita fiscale, continua ad applicarsi l’art. 5 del Decreto Legge 12 settembre 1983 n. 463, comma 14 (come risultante dalla sentenza di illegittimità della Corte costituzionale n. 78 del 1988), che disciplina la comminazione di una specifica sanzione economica a carico del dipendente, pubblico e privato, ferma restando la possibilità di applicare sanzioni disciplinari in presenza dei presupposti e a seguito del relativo procedimento. La norma in questione, in particolare, stabilisce il decadimento del diritto a qualsiasi trattamento economico per l’intero periodo sino a dieci giorni e nella misura della meta’ per l’ulteriore periodo, esclusi quelli di ricovero ospedaliero o già accertati da precedente visita di controllo.

 

LA LEGGE 104/92 SMI

Meglio definita “legge quadro sulla disabilità”, con questa norma e le successive integrazioni si è fatto un considerevole passo avanti per garantire il pieno rispetto della dignità umana, dei diritti di libertà e autonomia della persona disabile e per promuoverne la piena integrazione. Nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società.

È una norma di tutela e non un privilegio, va conosciuta ed esercitata.

Richiesta Legge 104 ed accertamento della disabilità

La domanda per poter accedere alla Legge 104 deve essere inoltrata all’INPS con modalità telematica, cioè attraverso il sito web ufficiale dell’ente, la richiesta è articolata in diverse fasi e ci sono diversi step da seguire, vediamo di seguito qual è l’iter da seguire per presentare la domanda:

  • Il proprio medico curante compila un primo certificato introduttivo che viene trasmesso online direttamente all’INPS, all’interno del certificato il medico inserisce le seguenti informazioni:
    • la natura delle infermità invalidanti;
    • i dati anagrafici;
    • le patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto;
    • le eventuali patologie stabilizzate o ingravescenti che danno titolo alla non rivedibilità
    • eventuale sussistenza di una patologia oncologica in atto.
  • Successivamente il cittadino presente la domanda all’INPS alla quale dovrà associare il certificato del medico di base, come detto la domanda va presentata sul sito dell’INPS in alternativa ci si può rivolgere anche agli enti abilitati, come patronati sindacali, associazioni di categoria, CAAF e altre organizzazioni.
  • L’ultimo step è la visita da parte della commissione che dovrò accertare la disabilità, la visita può avvenire:
    • presso il domicilio del cittadino, previa richiesta del suo medico;
    • presso il luogo e data che il sistema informatico dell’INPS stabilisce.

Come abbiamo visto a stabilire la disabilità di una persona che fa richiesta di accedere alla Legge 104 vi è un’apposita commissione medica che è presente ogni ASL italiana, la commissione medica che si occuperà di accertare la disabilità è composta anche da un operatore sociale ed un esperto per i vari casi da esaminare, e dal 2010 è presente anche un medico INPS, infatti a gestire questa legge con tutti gli annessi è proprio l’INPS.

Generalmente per lo svolgimento delle visite ordinarie si prevede un tempo massimo di attesa peri a 30 giorni dalla data di presentazione della domanda, mentre in caso di patologia oncologica ai sensi dell’art. 6 della Legge n. 80/06 o per patologia ricompresa nel DM 2 agosto 2007, il limite temporale scende a 15 giorni.

Una volta effettuata e conclusa la visita medica della commissione Asl, questa si conclude con un verbale, nel quale possono essere riconosciute o meno la condizione d’invalidità, di handicap, ulteriori condizioni ed i correlati benefici.

Va ricordato infine che c’è differenza tra accertamento dell’handicap e riconoscimento di invalidità, vediamo di seguito le differenze:

  • La certificazione dello stato di handicap evidenzia le ripercussioni sociali che una persona può avere nella vita quotidiana per effetto della sua minorazione.
  • L’invalidità, invece, è intesa come la difficoltà a svolgere alcune funzioni quotidiane, per effetto di limitazioni fisiche, psichiche, intellettive, visive o uditive.

 

Legge 104: i permessi retribuiti

In ambito lavorativo chi assiste un disabile e il disabile lavoratore stesso, hanno diritto ad una serie di permessi lavorativi retribuiti che possono essere sia intere giornata o anche ore, possono beneficiare dei permessi anche:

  • lavoratori dipendenti genitori del disabile (anche se adottivi o affidatari)
  • coniuge (o parte dell’unione civile), convivente, parenti e affini entro il 2° gradodel disabile (entro il 3° grado se i genitori o il coniuge, la parte dell’unione civile
  • il convivente hanno compiuto i 65 anni di età ovvero sono anch’essi affetti da patologie invalidanti a carattere permanente o sono deceduti o mancanti).

Il datore, che non ha alcuna discrezionalità in merito al riconoscimento dei permessi, può in alcuni casi chiedere al lavoratore una programmazione dei giorni di assenza.

I permessi retribuiti previsti dalla Legge 104 spettano nel limite di 3 giorni al mese anche continuativi ad un solo lavoratore per assistere lo stesso disabile (cosiddetto referente unico), a patto che quest’ultimo non sia ricoverato a tempo pieno.

 

Legge 104: congedo straordinario

Altro beneficio sempre in ambito lavorativo sono i congedi straordinari a cui possono accedere i lavoratori dipendenti familiari di persona gravemente disabile, questo congedo straordinario è retribuito e dura al massimo 2 anni, possono essere fruiti in maniera continuativa o frazionata nell’arco dell’intera vita lavorativa del richiedente.

Il congedo straordinario viene riconosciuto ad un solo lavoratore per assistere la stessa persona disabile, e nel rispetto di un preciso ordine, per tanto se chi ne ha diritto in via prioritaria manca, è deceduto o è portatore di patologie invalidanti, il diritto viene trasferito a colui chi rientra nella categoria successiva:

  • Coniuge (o parte dell’unione civile) convivente;
  • Genitori (naturali, adottivi o affidatari);
  • Figlio convivente;
  • Fratelli o sorelle conviventi;
  • Parenti o affini entro il 3° grado.

Il congedo straordinario non può essere fruito se si è ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati.

 

Legge 104: sede di lavoro

Altra agevolazione in ambito lavorativo riguarda la sede di lavoro, questo aspetto prevede che non si possa essere trasferiti come sede lavorativa troppo lontani dal domicilio della persona cui si presta assistenza.

Possono beneficiare di questa agevolazione i familiari del disabile (non ricoverato a tempo pieno) oltre a scegliere una sede vicina per assistere il disabile possono anche rifiutarsi di essere trasferiti ad altra sede.

 

MAGGIORAZIONE CONTRIBUTIVA INVALIDI

La maggiorazione contributiva per gli invalidi è un beneficio riconosciuto a chi ha una invalidità civile superiore al 74% (a partire, quindi, dal 75%) e prevede l’accredito, a domanda, di 2 mesi di contributi figurativi ogni anno lavorato in possesso dei requisiti sanitari richiesti. Recuperando così sino a cinque anni utili ai fini del raggiungimento del diritto alla pensione, anticipata o di vecchiaia.

 

Privacy Preference Center